Art. 278 · Disposizioni generali
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoSez. III

Art. 278

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Disposizioni generali

In vigore dal 9 lug 1968
, numero 588/1962. Per tutta la durata delle disposizioni previste dal presente capo e ai fini della loro attuazione, si applicano, in quanto siano più favorevoli, le disposizioni della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-278