Art. 277 · Agevolazioni per la costituzione di cooperative agricole
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoSez. III

Art. 277

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Agevolazioni per la costituzione di cooperative agricole

In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 588/1962. Al fine di promuovere e favorire le cooperative di mercato costituite fra i produttori agricoli è autorizzata: a) la concessione di contributi per l'allestimento di attrezzature di mercato e di impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita diretta dei prodotti, nonché per la istituzione di mercati all'ingrosso, a termine dell' della legge 25 marzo 1959, n. 225; tali contributi sono concessi fino al limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; b) la concessione di anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti stessi, per la concessione di prestiti, a un tasso non superiore al 3 per cento, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui alla lettera a).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-277