Art. 275 · Acquisto di terreni per il rimboschimento e istituzione di un Parco nazionale
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoSez. III

Art. 275

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Acquisto di terreni per il rimboschimento e istituzione di un Parco nazionale

In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 588/1962. La Regione finanzia l'acquisto, per la propria Azienda delle foreste demaniali, di terreni idonei ai fini della sistemazione idrogeologica e del rimboschimento. La Regione finanzia altresì la istituzione di un Parco nazionale per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-275