Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Sez. III
Art. 272
237 / 335Benefici per la realizzazione dei piani organici di trasformazione aziendale
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 588/1962.
Per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale, il contributo previsto dall' del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, viene elevato fino ad un massimo del 50 per cento della spesa e fino all'80 per cento per i coltivatori e allevatori diretti, singoli o associati.
Nei territori montani e nei comprensori di bonifica montana il contributo viene concesso per tutte le opere di miglioramento fondiario previste dall' della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, e successive modificazioni e integrazioni.
È anche ammessa al contributo di cui ai commi precedenti la spesa per una adeguata dotazione di scorte che non possono essere alienate senza autorizzazione da concedersi, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli ispettorati provinciali della agricoltura o dagli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.
Per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui ai commi precedenti, nonché per le spese di conduzione annuale, possono essere concessi dagli istituti di credito agrario all'uopo autorizzati mutui assistiti da un concorso nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre al 3 per cento il tasso netto a carico dei mutuatari.
Per detti mutui, limitatamente ai coltivatori e allevatori diretti, è concessa la garanzia sussidiaria della Regione fino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata.
Per l'attuazione del piano è organizzata in tutto il territorio della Regione una rete di nuclei di assistenza tecnica gratuita per la progettazione ed esecuzione delle opere private di trasformazione e di miglioramento nonché per il disbrigo delle pratiche relative ai contributi e ai mutui.
Il piano e i programmi devono stabilire i criteri per la determinazione della misura e la scala di priorità dei contributi di cui ai commi precedenti con particolare riguardo al rapporto tra capitale investito ed occupazione. Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi, il piano e i programmi devono stabilire altresì l'ammontare minimo riservato ai coltivatori e allevatori diretti singoli o associati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-272