Art. 269 · Autorizzazione a contrarre mutui, modalità e contributi per gli stessi
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoSez. III

Art. 269

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Autorizzazione a contrarre mutui, modalità e contributi per gli stessi

In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 588/1962. La Regione può autorizzare gli enti di bonifica e di colonizzazione a contrarre mutui presso gli istituti di credito agrario e gli istituti autorizzati al finanziamento delle opere pubbliche da destinare alla costituzione di fondi di rotazione per provvedere ai seguenti interventi: a) attuazione di piani di sistemazione redatti a norma del titolo II, capo IV, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, esclusi gli , per la parte di spesa non coperta a termini dell' del presente testo unico; b) progettazione ed esecuzione, previa delega dei proprietari interessati, di opere di miglioramento fondiario, comuni a più fondi, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui all'; c) esecuzione di opere di bonifica, di competenza privata, per le quali sia fatta richiesta dai singoli proprietari ai sensi dell' del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215; d) esecuzione di programmi per la trasformazione fondiaria ed agraria, comprendenti in particolare centri di meccanizzazione, vivai, cantieri di manufatti prefabbricati. Sui mutui di cui al precedente comma, è autorizzata la concessione di un contributo per il pagamento degli interessi nella misura del 4,50 per cento, nonché la garanzia sussidiaria da parte della Regione. I mutui sono ammortizzabili in 25 anni decorrenti dalla fine del periodo di preammortamento stabilito in anni 5. Il credito degli enti verso i proprietari, per la quota di spesa a carico dei medesimi per gli interventi di cui sopra, è equiparato a tutti gli effetti ai contributi spettanti ai consorzi di bonifica per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica. Sui ruoli emessi per il recupero della spesa da essi anticipata, gli enti possono rilasciare delegazione agli istituti, a garanzia dei mutui di cui al primo comma. Dei consigli degli enti di bonifica fa parte di diritto, per la durata del piano straordinario, un rappresentante della Regione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-269