Art. 260 · Costituzione di un comitato di coordinamento degli interventi
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo IISez. I

Art. 260

80 / 335

Costituzione di un comitato di coordinamento degli interventi

In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 588/1962. Allo scopo di assicurare il coordinamento anche in fase di esecuzione del piano e dei programmi è istituito presso la Regione autonoma della Sardegna un apposito comitato presieduto dall'assessore di cui all'ultimo comma dell' e composto da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno, dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dall'ispettore compartimentale della motorizzazione civile, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro. Possono essere invitati alle riunioni del comitato i rappresentanti degli altri uffici dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici operanti in Sardegna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-260