Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Titolo VI
Art. 253
303 / 335Opere di irrigazione nel bacino idrografico del medio e basso Flumendosa
In vigore dal 9 lug 1968
. R.D.L.vo n. 498/1946.
Per l'esecuzione da parte dell'Ente autonomo del Flumendosa delle opere aventi carattere di interesse pubblico, lo Stato concorre nella misura dell'87,50% per quelle inerenti alla irrigazione, nella misura del 75% per quelle inerenti alla costruzione degli acquedotti rurali e nella misura del 40% per quelle inerenti alla costruzione di acquedotti per centri urbani.
Oltre all'eventuale contributo nella spesa di costruzione dei serbatoi e laghi artificiali, in base agli e seguenti del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, lo Stato può concorrere nella spesa delle opere principali degli impianti idroelettrici fino alla misura massima del 60%.
Le somme a carico dello Stato sono stanziate annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-253