Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Sez. II
Art. 246
209 / 335Norme finanziarie
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 1155/1960.
Legge n. 62/1964.
Per la concessione, ai fini dell' del presente testo unico, dei contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato il limite di impegno annuo nella seguente misura: lire 5 milioni nell'esercizio 1959-60 e lire 35 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-1961 al 1963-1964.
La somma occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1959-60 all'anno finanziario 1999.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-246