Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Titolo V›Sez. I
Art. 240
297 / 335Autorizzazione di mutui
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 28/1962
Ai fini indicati dall', la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Palermo mutui per un ammontare complessivo di lire 5 miliardi. I mutui predetti sono garantiti dallo Stato; la garanzia è prestata per ogni mutuo con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno; in dipendenza della emanazione dei singoli decreti, la garanzia è temporaneamente assunta dalla Cassa per il Mezzogiorno.
L'amministrazione comunale di Palermo delega irrevocabilmente per ogni singolo mutuo la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che sono somministrate dall'Istituto finanziatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-240