Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Titolo V›Sez. I
Art. 239
296 / 335Intervento finanziario della Cassa per il Mezzogiorno
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero n. 28/1962.
La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a finanziare le opere pubbliche previste dai piani di risanamento, nonché quelle connesse alla costruzione degli alloggi popolari di cui all'.
Ai fini suddetti la dotazione complessiva della Cassa per il Mezzogiorno è aumentata di lire 4.250.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 850.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-239