Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Titolo V›Sez. I
Art. 235
292 / 335Termine per l'esecuzione dei piani di risanamento
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 18/1962.
Per la esecuzione dei piani di risanamento è assegnato al comune di Palermo il termine di anni sei a decorrere dall'approvazione dei singoli piani. Tale termine può essere prorogato, prima della scadenza, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per una sola volta e per non più di quattro anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-235