Art. 235 · Termine per l'esecuzione dei piani di risanamento
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoTitolo VSez. I

Art. 235

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Termine per l'esecuzione dei piani di risanamento

In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 18/1962. Per la esecuzione dei piani di risanamento è assegnato al comune di Palermo il termine di anni sei a decorrere dall'approvazione dei singoli piani. Tale termine può essere prorogato, prima della scadenza, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per una sola volta e per non più di quattro anni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-235