Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Titolo V›Sez. I
Art. 234
291 / 335Modalità per l'espropriazione
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 18/1962.
Per le espropriazioni occorrenti per la applicazione delle norme di cui alla presente sezione si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, salvo quanto è disposto dalle seguenti lettere:
a) il comune, in base agli atti di formazione del nuovo catasto edilizio urbano, compila l'elenco dei beni da espropriare e delle indennità offerte;
b) gli elenchi suddetti, vistati dal prefetto, sono depositati nei modi e nei termini disposti dagli della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
c) decorsi quindici giorni dal deposito degli elenchi, il sindaco li trasmette al prefetto segnalando:
1) le ditte che abbiano accettato l'indennità offerta. Per queste il prefetto promuove dalla competente autorità giudiziaria l'ordinanza di pagamento diretto dell'indennità stessa presso la Cassa depositi e prestiti;
2) le ditte che abbiano accettato l'indennità offerta. Per queste il prefetto dispone che il comune, in contraddittorio con le parti, provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare e quindi, sulla base di questo e sentito l'ufficio tecnico erariale, determina la indennità ordinandone contemporaneamente il versamento presso la Cassa depositi e prestiti.
In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, il prefetto promuove la espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-234