Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Titolo V›Sez. I
Art. 231
288 / 335Esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte sui fabbricati
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 18/1962.
Tutte le costruzioni edilizie eseguite in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente sezione godono della esenzione venticinquennale dalle imposte e dalle sovrimposte comunali e provinciali sui fabbricati.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-231