Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Titolo V›Sez. I
Art. 230
287 / 335Diritti di prelazione
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 18/1962.
I proprietari di case di abitazione sottoposti ad esproprio per effetto delle disposizioni di cui alla presente sezione, e che risultino tali alla data del 31 dicembre 1958, hanno, entro i termini e con le modalità fissate dalla giunta comunale, diritto di prelazione, semprechè riuniti in consorzio o cooperativa, per l'acquisto di lotti al fine di riedificarsi la propria abitazione, a condizione che l'edificio progettato dalla cooperativa o dal consorzio abbia le dimensioni e le caratteristiche tutte previste dal piano, dal regolamento e dalle convenzioni.
Per le finalità di cui sopra sono riservati dal comune un numero di lotti, segnati nel piano, pari al decimo della estensione complessiva dei lotti destinati alla riedificazione di case di abitazione. A tali lotti, sulla base di apposita perizia redatta dall'ufficio tecnico erariale, è attribuito il valore unitario medio che risulta dal complessivo ammontare delle spese per le espropriazioni, effettuate nella zona in cui ricadono i lotti riservati per l'esercizio della prelazione, maggiorate dalle spese previste per le demolizioni e sgombro dei materiali, oltre che dal contributo per le migliorie determinato a norma delle vigenti disposizioni.
Il diritto di prelazione è personale, non cedibile, se non a cooperative o consorzi dei proprietari previsti dal primo comma di questo articolo, ed i titolari di tale diritto debbono dichiarare, all'atto dell'espropriazione, se intendono esercitarlo.
In favore dei consorzi e delle cooperative di proprietari che esercitino il diritto di prelazione per la costruzione della propria abitazione, sono estesi i benefici delle leggi vigenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-230