Art. 215 · Affidamento dell'esecuzione delle opere
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo II

Art. 215

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Affidamento dell'esecuzione delle opere

In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 1177/1955 D.P.R. n. 257/1966. La esecuzione delle opere di cui al presente capo è affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno normalmente ad aziende autonome statali ed alla Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria. Potrà essere affidata altresì ad enti locali e loro consorzi ed a consorzi di bonifica e di irrigazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-215