Art. 212 · Approvazione dei progetti esecutivi
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo II

Art. 212

38 / 335

Approvazione dei progetti esecutivi

In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 1177/1955, sostituito da , L. n. 890/1962. I progetti esecutivi di tutti i lavori da eseguirsi ai sensi del presente capo, muniti del parere del comitato di cui all' sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno con la partecipazione del presidente del Comitato medesimo. Quando l'importo superi i 300 milioni di lire, è necessario il parere della delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall' primo comma del presente testo unico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-212