Art. 211 · Abitati da consolidare o da trasferire
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo II

Art. 211

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Abitati da consolidare o da trasferire

In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 1177/1955. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, sono determinati gli abitati non compresi nelle tabelle G della legge 25 giugno 1906, n. 255, recante provvedimenti a favore della Calabria, e D della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e Calabria, e da leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire ai sensi del presente capo. Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445. Fermo restando quanto disposto dalla legge medesima circa l'assegnazione gratuita di aree, sono concessi contributi nella spesa di costruzione di nuovi alloggi: a) nella misura del 90 per cento a favore dei proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli della imposta complementare per l'anno 1950; b) nella misura del 60 per cento a favore dei proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni prevedute alla lettera a) ed ai capi famiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree. I contributi sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un solo alloggio di non più di tre vani utili ed eventualmente per un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario dell'abitazione. È in facoltà degli aventi diritto al contributo di cui alla lettera a) di richiedere che tutti i lavori di costruzione siano eseguiti dallo Stato a totale suo carico, con impegno di rimborsare a costruzione ultimata in dieci annualità la quota a loro carico secondo le modalità che sono stabilite dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il tesoro. È facoltà del Ministero dei lavori pubblici di far costruire gli alloggi di cui alle lettere a) e b) del 3° comma agli enti di edilizia pubblica qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tale caso per il rimborso delle anticipazioni a carico dei privati si applicano le norme di cui al precedente comma. Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero a carico dello Stato.
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