Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II
Art. 208
34 / 335Opere di sistemazione e difesa dei corsi d'acqua e spese di manutenzione
In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 1177/1955.
Le opere di sistemazione e di difesa dei corsi di acqua compiute in forza del presente capo nei comprensori di bonifica integrale ai sensi dell' sono a totale carico dello Stato.
, L. n. 890/1962.
Durante il periodo di applicazione delle norme del presente capo la spesa di manutenzione delle opere stesse e di quelle di cui al terzo comma dell' è assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-208