Art. 204 · Piano organico di opere straordinarie
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo II

Art. 204

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Piano organico di opere straordinarie

In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 1177/1955. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad attuare in Calabria, per un periodo di dodici anni dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1967, un piano organico di opere straordinarie per la sistemazione idraulico-forestale, per la sistemazione dei corsi di acqua e di bacini montani, per la stabilità delle pendici, per la bonifica montana e valliva. idem, c. 2°. Coordinatamente con tali opere sono disposte quelle occorrenti per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo di alluvione e frane. , L n. 890/1962. Per le opere occorrenti a difesa degli abitati dal mare, la quota di spesa posta a carico dei comuni dall' della legge 14 luglio 1907, n. 542, recante provvedimenti per l'esecuzione di nuove opere marittime, è assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'. , c. 3°, legge n. 1177/1955. Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e dei terreni viciniori agli abitati, non risultino assicurate condizioni di stabilità e di vita economica sufficienti ai bisogni delle popolazioni, sarà disposto lo spostamento totale o parziale degli abitati. Idem, c. 4°. Agli effetti dell'attuazione del piano organico di cui al primo comma possono, a carico dei fondi di cui all', essere autorizzati acquisti, da parte della Azienda foreste demaniali, di terreni degradati da destinare a rimboschimento.
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