Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Titolo IV
Art. 202
278 / 335Consolidamento degli abitati
In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 255/1906.
, L. n. 455/1908.
, D.Lgt. n. 1679/1917.
Vengono eseguite a cura e spese dello Stato le opere strettamente necessarie per il consolidamento delle frane minaccianti la sicurezza dell'abitato dei comuni indicati nella tabella G annessa alla legge 25 giugno 1906, n. 255, recante provvedimenti a favore della Calabria, integrata dall' comma 2° della legge 9 luglio 1908, n. 445, concernente provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, nella tabella D annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, nonché negli altri comuni indicati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell' del decreto-legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, recante provvedimenti per l'esecuzione di opere pubbliche nelle province de L'Aquila, di Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo, nel testo modificato dall' del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019.
, c. 2°, legge n. 255/1906.
La manutenzione di tali opere resta però a carico dei comuni interessati, i quali vi possono provvedere in modo analogo a quanto è stabilito dall' del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvate con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.
Idem, c. 3°.
Il Governo, ove se ne manifesti la convenienza economica, può, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, sostituire lo spostamento totale o parziale dell'abitato ai corrispondenti lavori di consolidamento delle frane che lo minacciano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-202