Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Titolo IV
Art. 200
276 / 335Opere stradali: ripartizione della spesa
In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 255/1906.
La spesa pel completamento delle strade comunali obbligatorie, di cui alla tabella B della legge 25 giugno 1906, n. 255, recante provvedimenti a favore della Calabria, quella per la costruzione delle strade occorrenti ad allacciare, alla esistente rete stradale, i comuni o le frazioni isolati, di cui alla tabella C, della citata legge, e per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti, elencate nella tabella D, della legge medesima, è ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle province.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-200