Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II
Art. 191
23 / 335Stanziamenti per le espropriazioni
In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 619/1952.
, L. n. 299/1958.
Per le espropriazioni indicate nell', per le opere previste dalle lettere a), b) e c) dell' e dall' nonché per le anticipazioni contemplate dall' e per l'attuazione delle costruzioni di cui all' è autorizzata una ulteriore spesa di lire 2 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 300.000.000 nell'esercizio 1958-1959, di lire 500.000.000 in ciascuno degli esercizi 1959-1960 e 1960-1961, di lire 300.000.000 nell'esercizio 1961-1962, di lire 200.000.000 nell'esercizio 1962-1963 e di lire 200 milioni nell'esercizio 1963-1964.
Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-191