Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II
Art. 186
18 / 335Commissione per l'assegnazione degli alloggi
In vigore dal 9 lug 1968
. L. n. 619/1952 e , L. n. 126/1967.
Per l'assegnazione degli alloggi è costituita apposita commissione, composta del sindaco di Matera, che la presiede, di un rappresentante del Prefetto, del Genio civile, dell'Ispettorato provinciale agrario, della sezione riforma dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, nonché del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera.
In caso di parità di votazione prevale il voto del presidente.
Le assegnazioni sono fatte previo accertamento del possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti prescritti dal terzo comma dell' ed in conformità dei criteri stabiliti nel programma.
Gli alloggi costruiti in applicazione delle presenti norme o delle precedenti leggi sul risanamento dei rioni "Sassi", ove si rendessero per qualsiasi causa disponibili, sono utilizzati per i fini e secondo le vigenti leggi sull'edilizia popolare con preferenza nei confronti degli abitanti dei rioni stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-186