Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II
Art. 185
17 / 335Adempimenti del Genio civile
In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 619/1952;
Il Genio civile provvede, mediante accreditamenti disposti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche sui fondi stanziati in base all', alla esecuzione delle opere permanenti per la chiusura degli ambienti sgombrati o di tutte quelle comunque necessarie per impedire qualsiasi utilizzazione dei medesimi.
Provvede altresì a quelle di sistemazione generale della zona, previ accordi con la Soprintendenza ai monumenti per quanto riguarda la tutela del panorama.
Chiunque rimuove, o, comunque, manomette le opere suddette è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 10 mila a 30 mila.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-185