Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II
Art. 184
16 / 335Lavori di sistemazione ad unità edilizia
In vigore dal 9 lug 1968
, L. 619/1952.
Per i lavori da effettuarsi negli ambienti suscettibili di idonea sistemazione ad unità edilizia il sindaco ne ingiunge l'esecuzione, entro un congruo termine, secondo la perizia redatta dal Genio civile, sentito l'ufficiale sanitario del comune.
Se l'intimato omette o comunque ritarda ad eseguire i lavori si provvede d'ufficio, a cura del Genio civile.
La spesa all'uopo sostenuta dallo Stato è recuperata in dieci anni senza interessi con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-184