Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II
Art. 183
15 / 335Dichiarazione di inabitabilità, sgombro degli immobili e domanda per l'assegnazione degli alloggi
In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 126/1967 che sostituisce l' della legge
n. 619/1952 come risulta modificata dall' della legge
n. 299/1958.
Il sindaco di Matera, d'intesa col Genio civile, procede gradualmente alla dichiarazione dell'inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri e ne ordina lo sgombero, da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso.
Nello stesso modo sono sgombrati gli immobili i cui occupanti si trovino ad essere isolati in zone rimaste parzialmente disabitate, quando sia riconosciuto nello stato di queste ultime un serio pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica, nonché gli immobili la cui occupazione e conseguente espropriazione per pubblica utilità sia determinata dall'attuazione del progetto di sistemazione dei rioni "Sassi" previsto negli articoli seguenti.
Ogni capo famiglia a cui siano stati notificati i provvedimenti di sgombero ha titolo all'assegnazione di un alloggio nelle case popolari costruite in applicazione del presente capo, purchè sia in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare.
Non hanno titolo all'assegnazione coloro che abbiano preso alloggio nei rioni "Sassi" successivamente al 1 gennaio 1965, nè coloro che occupino abusivamente immobili già sgomberati in forza delle ordinanze di cui al primo comma.
Le domande per ottenere l'assegnazione degli alloggi devono essere presentate, entro due mesi dalla notifica dei provvedimenti di sgombero, all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-183