Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo I
Art. 177
92 / 335Esenzione dall'imposta e dalle sovraimposte fondiarie
In vigore dal 9 lug 1968
. L. n. 140, 1904.
I terreni, che mediante i lavori di sistemazione idraulica eseguiti ai termini dell', saranno guadagnati sugli attuali alvei improduttivi dei fiumi e dei torrenti, saranno per un ventennio esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovraimposte provinciali e comunali.
Non appena detti terreni saranno messi a coltura, dovrà essere fatta denuncia al competente ufficio delle imposte nei modi stabiliti dal regolamento di esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140, e dal primo anno in cui la coltura sarà stata attuata decorrerà il ventennio di esenzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-177