Art. 166 · Sostituzione e surrogazione del coltivatore del fondo
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo II

Art. 166

8 / 335

Sostituzione e surrogazione del coltivatore del fondo

In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 1431/1962. Il coltivatore del fondo può, con l'assenso dell'avente titolo al contributo di cui al primo comma dell'articolo precedente, sostituirsi ad esso nella richiesta e nell'utilizzazione del contributo medesimo. Salvo diversa pattuizione delle parti, il coltivatore ha diritto al rimborso, nel termine massimo di 5 anni, della differenza tra la spesa ammessa al contributo e l'ammontare del contributo stesso, aumentata degli interessi legali. Nelle ipotesi di fabbricati rurali e relative pertinenze, distrutti o danneggiati dal terremoto, il coltivatore ha diritto di surrogarsi all'avente titolo che non abbia fatto richiesta di contributo, entro il termine del 5 agosto 1965, previsto dall', legge 3 dicembre 1964, n. 1259, o che, avendo ottenuto la concessione del contributo, non abbia ultimato i lavori nel termine di cui al secondo comma dell' della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, come modificato dall' della legge 4 novembre 1963, n. 1465. In tal caso, ai fini della determinazione del contributo, si fa riferimento alle condizioni di reddito dell'avente titolo. Il diritto di surroga deve essere esercitato entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di cui al quarto comma seconda parte dell', o dalla data di scadenza del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori. Il coltivatore che ha eseguito le opere ha diritto di rivalsa per la differenza tra la spesa ammessa a contributo e l'ammontare di questo, col limite massimo di lire 1 milione, e per gli interessi legali. Il credito del coltivatore deve essere soddisfatto entro il termine massimo di 5 anni ed è assistito da privilegio speciale sull'area e sull'intero edificio riparato o ricostruito, che è equiparato, ai sensi dell', secondo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, al privilegio indicato nell'art. 2775 del codice civile e che segue, nell'ordine, il privilegio di cui all'art. 2780, numero 1, del codice civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-166