Art. 160 · Concorso nel pagamento degli interessi
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo I

Art. 160

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Concorso nel pagamento degli interessi

In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 297/1953. Per le opere da finanziarsi con i mutui previsti dal precedente articolo, contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, è autorizzata la concessione dei contributi di cui alla legge medesima. Quando il mutuo non si sia contratto con la Cassa depositi e prestiti, il contributo dello Stato è maggiorato per la durata effettiva del mutuo della differenza tra l'annualità che rimane a carico dell'ente interessato, al tasso praticato dall'Istituto mutuante da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro e quella che sarebbe stata a carico dell'ente stesso, nel caso di mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti. Per opere da finanziarsi con detti mutui e con quelli di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 719, non utilizzati al 20 maggio 1953, non sussidiabili ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e di altre leggi, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, fisserà di volta in volta la misura dei contributi in relazione all'importanza delle opere. Per la concessione dei contributi previsti dal comma precedente sono autorizzati i limiti annui di impegno di lire 300 milioni in ciascuno degli esercizi 1952-53 e 1953-54, di lire 434 milioni in ciascuno degli esercizi 1954-55 e 1955-56 e di lire 370 milioni nell'esercizio 1956-57. La somma di lire 64.336.000.000, occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente, è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni nell'esercizio 1952-53; di lire 600 milioni nell'esercizio 1953-54; di lire 1034 milioni nell'esercizio 1954-1955; di lire 1468 milioni nell'esercizio 1955-56; di lire 1838 milioni dall'esercizio 1956-57 all'esercizio 1986-87; di lire 1538 milioni nell'esercizio 1987-88; di lire 1238 milioni nell'esercizio 1988-89; di lire 800 milioni nello esercizio 1989-90 e di lire 370 milioni nell'esercizio 1990-91.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-160