Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo I
Art. 159
178 / 335Mutui e provvidenze creditizie
In vigore dal 9 lug 1968
, L. n. 297/1953.
L. n. 646/1950, n. 5°, modificato dall', n.
3°, L. n. 717/1965.
Ai sensi dell' della legge 9 aprile 1953, n. 297, recante provvedimenti a favore della provincia e del comune di Napoli, la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali e di assicurazione sono autorizzati a concedere alla provincia ed al comune di Napoli, per il finanziamento di opere pubbliche di loro competenza, mutui per un ammontare complessivo rispettivamente di lire 5 miliardi e di lire 35 miliardi.
I mutui previsti dal precedente comma sono garantiti dallo Stato.
Per i singoli mutui la garanzia è prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno. In pendenza della emanazione dei singoli decreti ministeriali di concessione della garanzia, questa è assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno.
Le opere sono effettuate secondo i programmi predisposti dall'amministrazione provinciale e dal comune di Napoli, d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, ed approvati con decreti del Ministro per i lavori, pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro.
La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere col ricavo dei mutui previsti dal presente articolo. A tal uopo le amministrazioni interessate delegano irrevocabilmente, per ogni singolo mutuo, la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che somministrano gli istituti finanziatori suindicati.
I progetti relativi alle opere previste nei programmi sono approvati dal consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi e per gli effetti degli del presente testo unico.
L'esecuzione dei singoli lavori può essere affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno alle amministrazioni interessate.
, L. n. 297/1953.
L'approvazione dei progetti per le costruzioni di cui al presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-159