Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro Deo›Capo X
Art. 72
72 / 77In vigore dal 19 lug 1967
La "Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo" mette gratuitamente a disposizione della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, per un periodo non inferiore ad anni 20, gli immobili in cui ha sede la Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, con la biblioteca, gli istituti di ricerche e di esercitazioni scientifiche e scolastiche che ne fanno parte, nello stato di dotazione e di arredamento in cui si trovano. Questi beni, come quelli che successivamente l'Associazione ne fornisse o concedesse a qualsiasi titolo alla libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, debbono essere iscritti in apposito registro.
Del proprio patrimonio la libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo tiene regolare inventario.
Qualora la libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalità giuridica o della autonomia, il suo patrimonio è devoluto alla "Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo", o all'ente da essa indicato.
In tale ipotesi la piena disponibilità dei beni indicati nel primo comma torna alla Associazione.
Per assicurare il mantenimento della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo la "Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo" provvede ad integrare le entrate annuali derivanti da tasse e soprattasse scolastiche, da rendite nette patrimoniali e delle iniziative, e da eventuali conferimenti di altri, attraverso un contributo annuo, nella misura richiesta dall'Università, fino a lire 225.000.000 e per un periodo non inferiore a 20 anni. Il contributo della Associazione è garantito fideiussoriamente dalla Fiumeter S.p.A. di assicurazioni e riassicurazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-31;482#art-sdl-72