Art. 54
Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro DeoCapo VIII

Art. 54

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In vigore dal 19 lug 1967
Al personale di amministrazione ed ausiliario possono essere inflitte sanzioni disciplinari, per le cause e secondo le modalità previste dallo statuto degli impiegati dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-31;482#art-sdl-54