Art. 4
Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro DeoCapo II

Art. 4

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In vigore dal 19 lug 1967
Sono autorità accademiche: 1) il Consiglio di amministrazione; 2) il rettore; 3) il Corpo accademico; 4) il Senato accademico; 5) i presidi di Facoltà; 6) i Consigli di Facoltà.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-31;482#art-sdl-4