Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 9 lug 1967
Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascun Comando di regione aerea, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-15;444#art-2