Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 20 apr 1968
Il contributo previsto al n. 1 dell'art. 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1956 è elevato da L. 44.500.000 a L. 123.700.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-10;1468#art-4