Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 11 lug 1967
Negli Istituti previsti dal precedente articolo, i programmi relativi all'insegnamento di lingua e lettere slovene e a quello della storia sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto (allegati A e B). Per le restanti discipline si applicano integralmente i programmi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-04-27;450#art-2