Art. 99 · Legature
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte V

Art. 99

99 / 122

Legature

In vigore dal 12 ago 1967
Il carico di legname sopra i ponti scoperti deve essere ben legato, per tutta la sua lunghezza, per mezzo di legamenti trasversali indipendenti, distanziati l'uno dall'altro non più di 3,05 m. Per l'attacco di questi legamenti si devono provvedere occhi di lamiera inchiodati alla cinta, distanziati non più di 3,05 m l'uno dall'altro. La distanza tra la paratia terminale di un cassero ed il primo punto di attacco non deve superare 1,98 m. Alla lamiera di trincarino si possono fissare occhi di attacco addizionali. I legamenti trasversali devono essere in buone condizioni e consistere di una catena di calibro almeno 19 mm a maglie corte, oppure di cavo di acciaio flessibile di resistenza equivalente. Essi devono essere guarniti di ganci adatti e di arridatoi accessibili in ogni momento. I legamenti di cavo di acciaio devono avere una breve lunghezza di catena a maglie lunghe per regolare la lunghezza dei legamenti stessi. Allorchè la lunghezza del legname è inferiore a 3,60 m l'intervallo dei legamenti trasversali deve essere conseguentemente ridotto, ovvero deve essere provveduto altrimenti in modo conveniente. Se l'intervallo dei legamenti trasversali è uguale o inferiore a m. 1,50, le dimensioni dei legamenti di catena possono essere ridotte ma non si può adottare catena di calibro inferiore a 12,7 mm, o cavo di acciaio di robustezza equivalente. Tutte le sistemazioni necessarie per fissare i legamenti devono presentare robustezza adeguata a quella dei legamenti stessi. I montanti sistemati sui ponti di sovrastrutture devono essere distanziati 3,05 m ed essere assicurati da legamenti trasversali di resistenza ampiamente sufficiente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-99