Art. 98 · Montanti
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte V

Art. 98

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Montanti

In vigore dal 12 ago 1967
Se la natura del legname richiede la sistemazione di montanti, questi devono essere di adeguata robustezza e possono essere di legno o di metallo. L'intervallo dei montanti deve essere in relazione alla lunghezza e natura del legname trasportato, ma non deve superare 3,05 m. Per tenere in posto i montanti si devono fissare convenientemente alla lamiera del trincarino dei robusti pezzi di angolare o degli zoccoli metallici, ovvero si deve provvedere con altri mezzi efficaci.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-98