Art. 93 · Parapetti
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte V

Art. 93

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Parapetti

In vigore dal 12 ago 1967
La nave deve avere parapetti continui fissi, elevati almeno 990 mm, particolarmente rinforzati nella parte alta, sostenuti da robusti montanti collegati al ponte in corrispondenza dei bagli e provvisti delle necessarie aperture per scarico d'acqua; ovvero ringhiere di altezza uguale a quella sopra specificata e di struttura particolarmente robusta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-93