Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili›Parte V
Art. 90
90 / 122Sovrastrutture
In vigore dal 12 ago 1967
La nave deve avere un cassero di prora di altezza non inferiore alla regolamentare esteso in lunghezza almeno il 7 per cento della lunghezza L e, inoltre, un cassero di poppa, oppure un mezzo cassero poppiero munito di una robusta tuga o casetta d'acciaio sistemata verso poppa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-90