Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili›Parte III
Art. 78
78 / 122Tavola del bordo libero per le navi a propulsione meccanica
In vigore dal 12 ago 1967
Valore base del minimo bordo libero estivo per le navi a propulsione meccanica che corrispondono alla struttura regolamentare stabilita nel regoalmento.
Parte di provvedimento in formato grafico
1) Per le navi senza sovrastrutture, il bordo libero tabulare deve essere aumentato in ragione di 125 mm per ogni 100 m di lunghezza L.
2) Per valori intermedi della lunghezza L, si applica l'interpolazione.
3) Se il coefficiente di finezza φ è maggiore di 0,68, il bordo libero tabulare deve essere moltiplicato per il fattore:
φ + 0,68
--------------
1,36
4) Se l'altezza corretta ( ac ) è maggiore di L/15 il bordo libero
deve essere aumentato della quantità:
8,33 ( ac - L/15) R (mm)
dove:
R = L/3,96 per lunghezze L inferiori al 118,90 m;
R = 30 per lunghezze L uguali o maggiori di 118,90 m;
( ac ) ed L vanno espresse in metri.
Nelle navi con un cassero chiuso estendentesi almeno per 0,6 L al mezzo, o con sovrastruttura completa, oppure con un cofano completo, o con una successione ininterrotta da prora a poppa di casseri senza aperture e di cofani, se ( ac ) è minore di L/15 il bordo libero
viene ridotto nella misura sopra definita.
Se l'altezza dei casseri o dei cofani è inferiore all'altezza regolamentare, la riduzione va corretta moltiplicandola per il rapporto tra l'altezza reale e quella regolamentare.
5) Se l'altezza effettiva, misurata alla superficie superiore del ponte del bordo libero a metà della lunghezza è maggiore o minore dell'altezza corretta ( ac ) usata per il calcolo del bordo libero, la differenza tra queste due altezze (in mm) va aggiunta o sottratta dal bordo libero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-78