Art. 77 · Minimo bordo libero in acqua dolce
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte III

Art. 77

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Minimo bordo libero in acqua dolce

In vigore dal 12 ago 1967
Il minimo bordo libero in acqua dolce di densità uguale ad 1, è il bordo libero che si ottiene deducendo dal minimo bordo libero in acqua di mare la quantità: D ------ (mm) 4D dove: D - dislocamento in tonnellate all'immersione di pieno carico estivo; D - dislocamento unitario in tonnellate per centimetro di variazione di immersione al galleggiamento di pieno carico estivo. Se il dislocamento all'immersione di massimo carico estivo non può essere verificato, la diminuzione di bordo libero per l'acqua dolce deve essere 1/48 dell'immersione estiva di massimo carico misurata dalla faccia superiore della chiglia al centro del disco.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-77