Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili›Parte III
Art. 62
62 / 122Lunghezza efficace dei cofani
In vigore dal 12 ago 1967
Un cofano o qualsiasi altra simile struttura al di sopra del ponte di bordo libero, che non si estenda per tutta la larghezza della nave, viene considerato efficace purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la robustezza deve essere almeno equivalente a quella di un cassero;
b) le boccaporte devono essere sul ponte del cofano, e devono corrispondere alle norme degli articoli da 20 a 27, la larghezza del ponte del cofano ai fianchi delle boccaporte deve essere sufficiente per costituire un efficiente passaggio per il transito.
I trincarini del cofano devono garantire sufficienti irrigidimento laterale.
c) Il ponte del cofano continuo, ovvero il ponte dei cofani distaccati collegati ai casseri per mezzo di efficienti passerelle permanenti, deve costituire una piattaforma di manovra permanente, estesa da prora a poppa e munita di parapetti o ringhiere.
d) Le trombe di ventilazione devono essere protette dal cofano o da mezzi equivalenti.
e) Almeno per mezza lunghezza del tratto del ponte di bordo libero esposto alle intemperie, in corrispondenza del cofano, devono essere sistemate ringhiere.
f) I cofani del locale apparato motore devono essere protetti dal cofano di cui si tratta, ovvero da un cassero di altezza regolamentare, ovvero di una casetta di uguale altezza ed equivalente robustezza.
Se le aperture di accesso nelle paratie del cassero di poppa o del cassero centrale sono munite di mezzi di chiusura di classe I, la lunghezza efficace del cofano è il 100 per cento della lunghezza reale del cofano moltiplicata per il rapporto tra la larghezza media del cofano e la larghezza della nave.
Questa lunghezza efficace va sommata con la lunghezza efficace dei casseri.
Se le aperture di accesso, nelle paratie terminali dei casseri non sono munite di mezzi di chiusura di classe I, la lunghezza efficace del cofano è il 90 per cento di quella sopra definita.
L'altezza regolamentare di un cofano è quella di un cassero centrale.
Se l'altezza reale di un cofano è minore dell'altezza regolamentare del cassero centrale, la lunghezza efficace del cofano va ancora ridotta nel rapporto tra l'altezza reale e quella regolamentare.
Se l'altezza dei battenti delle boccaporte sul ponte del cofano è inferiore alla regolamentare di cui all', si deve diminuire l'altezza reale del cofano di quanto corrisponde alla differenza tra l'altezza reale e quella regolamentare dei battenti delle boccaporte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-62