Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili›Parte III
Art. 43
43 / 122Lunghezza (L)
In vigore dal 12 ago 1967
La lunghezza considerata nel presente regolamento è la lunghezza misurata in metri al galleggiamento di pieno carico in estate in acqua di mare, dalla faccia prodiera del dritto di prora alla faccia poppiera del dritto del timone. Quando non vi e dritto del timone, la lunghezza va misurata tra la faccia prodiera del dritto di prora e l'asse di rotazione del timone.
Nelle navi con poppa a incrociatore, la lunghezza è il 96 per cento della lunghezza totale al galleggiamento in pieno carico d'estate come previsto in progetto ovvero la lunghezza misurata tra la faccia prodiera del dritto di prora e l'asse di rotazione del timone, se quest'ultima lunghezza risulta maggiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-43