Art. 37 · Aperture nei fianchi della nave per ombrinali e scarichi d'igiene
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte II

Art. 37

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Aperture nei fianchi della nave per ombrinali e scarichi d'igiene

In vigore dal 12 ago 1967
Gli scarichi fuori bordo che provengono da locali situati sotto il ponte del bordo libero, devono essere muniti di mezzi efficaci ed accessibili per impedire il passaggio dell'acqua entro il bordo. Ogni scarico indipendente può essere munito di una valvola automatica di non ritorno provvista di un mezzo di chiusura diretto, manovrabile da un punto situato sopra il ponte del bordo libero, ovvero di due valvole automatiche di non ritorno, senza mezzo di chiusura diretto, purchè la più alta delle due valvole sia sistemata in modo da essere accessibile per essere visitata nelle normali circostanze di servizio. La valvola a comando di chiusura diretto deve essere sempre facilmente accessibile, e deve avere un indice che segni se la valvola è aperta o chiusa. La ghisa non sarà accettata per valvole applicate a tubi che sboccano attraverso il fasciame dei fianchi al disotto del ponte di bordo libero o attraverso il fasciame dei fianchi di sovrastrutture chiuse. In relazione al tipo ed all'ubicazione degli sbocchi interni degli scarichi, l'ente tecnico può stabilire analoghe prescrizioni per gli scarichi fuori bordo che provengono da locali nell'interno di sovrastrutture chiuse. Se vi sono ombrinali in sovrastrutture con aperture non munite di mezzi di chiusura di classe I, si devono provvedere dispositivi efficaci per prevenire accidentali entrate d'acqua sotto il ponte di bordo libero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-37