Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili›Parte II
Art. 35
35 / 122Tubi di sfogo d'aria
In vigore dal 12 ago 1967
Quando i tubi di sfogo d'aria delle casse di zavorra d'acqua o di altre cisterne si elevano sopra il ponte del bordo libero o sopra i ponti di sovrastrutture, le parti esposte di tali tubi devono essere di robusta costruzione.
Lo sbocco deve essere elevato almeno 915 mm nei pozzi del ponte di bordo libero, 760 mm sui ponti dei mezzi casseri, 457 mm sui ponti delle altre sovrastrutture.
Si devono provvedere mezzi idonei per chiudere gli sbocchi degli sfoghi d'aria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-35