Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili›Parte II
Art. 20
20 / 122Battenti delle boccaporte
In vigore dal 12 ago 1967
I battenti delle boccaporte situati nelle parti esposte del ponte di bordo libero devono essere elevati almeno 610 mm. sopra la superficie del ponte.
I battenti di boccaporte situate nei ponti di sovrastrutture devono essere elevati almeno 610 mm sopra la superficie del ponte della sovrastruttura, se si trovano entro il quarto della lunghezza della nave a partire da prora, ed almeno 457 mm se si trovano altrove.
I battenti devono essere di acciaio e di struttura robusta. Quando l'altezza prescritta è 610 mm devono essere muniti di un rinforzo orizzontale posto ad una distanza non maggiore di 254 mm dall'orlo superiore del battente e rinforzati altresì da squadre o montanti sistemati tra tale rinforzo orizzontale ed il ponte, distanziati non oltre 3,05 m.
Le prescrizioni precedenti possono essere modificate se i battenti delle boccaporte sono protetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-20