Art. 16 · Particolari delle marche
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte I

Art. 16

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Particolari delle marche

In vigore dal 12 ago 1967
Al di sopra della striscia orizzontale passante per il centro del disco o del quadrato ed a fianco del disco o del quadrato stesso da tutte e due le parti di esso, deve essere segnata la sigla dell'ente tecnico (RI) con lettere alte circa 115 mm. e larghe 75 mm. Il disco o il quadrato, le linee complementari e le lettere devono essere dipinte in bianco o giallo su fondo scuro, od in nero su fondo chiaro. Esse devono essere accuratamente incise o bulinate sui fianchi delle navi a scafo di ferro o di acciaio. Sui fianchi delle navi a scafo di legno le marche devono essere incise sino alla profondità di almeno 3 mm. Le marche devono essere ben visibili e per ciò, se occorre, si devono provvedere speciali accorgimenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-16