Art. 120 · Condizioni di assegnazione
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte IX

Art. 120

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Condizioni di assegnazione

In vigore dal 12 ago 1967
Fermo restando quanto disposto nell', le linee di carico possono essere assegnate quando siano soddisfatte le seguenti condizioni di assegnazione. a) Boccaporte Le boccaporte situate nelle parti esposte del ponte di bordo libero, ovvero su ponti di sovrastrutture entro il quarto della lunghezza da prora, devono avere battente di altezza non inferiore a 457 mm; quelle situate su ponti di sovrastrutture a poppavia di un quarto della lunghezza da prora possono avere battente 305 mm. Quando però le boccaporte sono chiuse con coperture metalliche stagne, possono essere accettati battenti di altezza minore ed anche possono essere sistemate coperture a paro. Le coperture delle boccaporte devono avere robustezza non inferiore a 5/10 di quella prescritta nell' rispettivamente per boccaporte aventi battente 610 mm quando sono prescritti battenti 457 mm e per boccaporte aventi battente 457 mm quando sono prescritti battenti 305 mm. b) Aperture dei locali apparato motore sul ponte di bordo libero, di mezzi casseri e di sovrastrutture Le aperture dei locali apparato motore devono essere chiuse con osteriggi aventi battente di altezza non inferiore a 610 mm sul ponte di bordo libero o di mezzo cassero e 457 mm sul ponte di altre sovrastrutture del primo ordine. Quando tali aperture sono racchiuse in cofani le porte di accesso a tali cofani devono essere di acciaio, ben intelaiate, manovrabili dalle due parti e con battente non inferiore a: - 380 mm se situate su ponte scoperto di bordo libero o di mezzo cassero; - 250 mm se situate su ponte scoperto di altre sovrastrutture; - 229 mm se situate entro sovrastrutture non chiuse in modo permanente. c) Tambucci Tambucci di accesso sistemati su parti esposte del ponte di bordo libero o di sovrastrutture chiuse devono essere robusti e con aperture aventi soglia non inferiore a: - 380 mm se situati su ponte di bordo libero o di sovrastruttura per un quarto della lunghezza a prora; - 250 mm se situati su ponte di sovrastruttura a poppavia di un quarto della lunghezza a prora. Aperture di accesso all'interno di sovrastrutture chiuse aventi comunicazione diretta con l'interno della nave, devono, di regola, avere battente come prescritto per i tambucci; quando però le dette aperture sono praticate su paratie laterali o poppiere di tuga, le altezze predette possono essere ridotte a: - 250 mm se situate su ponte di bordo libero; - 200 mm se situate su ponte di sovrastruttura. Aperture di accesso a sovrastrutture chiuse non aventi comunicazione diretta con l'interno della nave, possono avere battenti di altezza ridotta e anche essere senza battente. In quest'ultimo caso devono essere sistemati ombrinali scaricanti fuori bordo eventuali rientrate d'acqua. Le aperture devono essere chiuse mediante porte di robustezza adeguata, manovrabili dalle due parti. d) Trombe di ventilazione L'altezza dei battenti delle trombe a vento deve essere non inferiore a: - 457 mm quando situate sul ponte di bordo libero o di sovrastruttura per un quarto della lunghezza a prora; - 380 mm se situate su altre sovrastrutture. e) Tubi di sfogo aria L'altezza dello sbocco dei tubi di sfogo aria di cisterne o doppi fondi deve essere elevato non meno di: - 380 mm sul ponte di bordo libero; - 250 mm sul ponte di sovrastrutture. f) Ombrinali e scarichi di igiene Gli scarichi fuori bordo che provengono da locali situati sotto il ponte di bordo libero o dall'interno di mezzi casseri devono essere muniti di mezzi adeguati di chiusura come prescritto nell'. Gli scarichi fuori bordo provenienti da locali situati al di sopra del ponte di bordo libero possono non avere mezzo di chiusura. È raccomandato però di sistemare valvole automatiche di non ritorno agli scarichi provenienti da sovrastrutture del 1° ordine chiuse. g) Portellini di murata I portellini di murata dei locali situati sotto il ponte di bordo libero od entro mezzi casseri devono essere provvisti di controportello stagno, secondo le prescrizioni dell'. Tali prescrizioni devono essere estese ai portellini sistemati sui fianchi del cassero di prora nella zona compresa nel quinto della lunghezza a partire da prora. Nelle altre sovrastrutture possono essere sistemati portellini di murata senza controportello ed anche finestrini di murata. La sistemazione di portellini con controportello o di finestrini dotati di un controportello smontabile interno od esterno è raccomandata per paratie frontali, non protette, di casseri o tughe del 1° ordine. h) Parapetti, aperture per scarico acqua Tutte le parti esposte del ponte di bordo libero e di sovrastrutture accessibili in navigazione devono essere protette mediante parapetti o ringhiere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-120