Art. 119 · Marche di bordo libero
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte IX

Art. 119

119 / 122

Marche di bordo libero

In vigore dal 12 ago 1967
Le marche di bordo libero per le navi adibite a viaggi nazionali in zone riparate sono state stabilite nell'. Per viaggi in zone riparate si intendono quelli effettuati in rade o golfi chiusi oppure quelli di breve durata lungo la costa in favorevoli condizioni di mare e di tempo. Le zone riparate possono essere limitate e definite dal Ministero della marina mercantile previ opportuni accertamenti e sentiti gli organi tecnici competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-119